Preparazione del bando e della documentazione del bando

Per preparare il bando e la documentazione del bando, occorre stabilire le condizioni di partecipazione nonché i criteri di idoneità e di aggiudicazione con le rispettive ponderazioni. È inoltre necessario descrivere la prestazione e stabilire le specifiche tecniche. È consigliabile preparare il contratto previsto. Infine, devono essere chiariti gli aspetti formali, tra cui pubblicazione, termini, lingue ecc.

Preparazione del bando e della documentazione del bando

5.1 Visione d’insieme

  • Le specifiche tecniche stabiliscono le caratteristiche dell’oggetto del bando. Nell’elenco delle prestazioni è ammessa la menzione di prodotti o marchi solo se non è possibile una descrizione neutra; le designazioni dei prodotti devono essere sempre accompagnate dall’aggiunta «o simili».
  • Le offerte sono verificate sulla base di criteri di aggiudicazione riferiti alla prestazione. Oltre al prezzo, deve essere selezionato almeno un criterio riferito alla qualità.
  • Se possibile, al bando è opportuno allegare già la bozza del contratto.
  • Occorre verificare tempestivamente se è necessaria una pubblicazione e quali sono i requisiti al riguardo (termini, lingue ecc.).

«Bando» e «Documentazione del bando»

I termini «bando» e «documentazione del bando» devono essere ben distinti. Si tratta, infatti, di due fasi procedurali diverse (per quanto vicine nel tempo) con obiettivi diversi.

«Bando»

Il bando («pubblicazione» su www.simap.ch) segnala l’appalto a possibili offerenti. Il bando consiste dunque soltanto di una breve descrizione per consentire a eventuali interessati di valutare se rientrano tra i possibili offerenti e di scaricare la documentazione del bando dalla piattaforma di pubblicazione www.simap.ch o di richiederla al servizio di aggiudicazione. I Cantoni possono prevedere ulteriori organi di pubblicazione.

Informazioni minime

Le informazioni minime del bando (della comunicazione diretta) sono precisate nell’articolo 35 LAPub/CIAP:

  • il nome e l’indirizzo del committente;
  • il genere di commessa e il tipo di procedura, nonché le pertinenti classificazioni CPV e CPC nel caso delle prestazioni di servizi;
  • CPV = «Common Procurement Vocabulary» (vocabolario comune per gli appalti pubblici dell’Unione europea)
  • CPC = «Central Product Classification» (classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite)
  • la descrizione delle prestazioni, compresi il genere e la quantità oppure, se la quantità non è nota, una stima corrispondente, nonché eventuali opzioni;
  • il luogo della prestazione e la data di esecuzione;
  • se del caso la suddivisione in lotti, la limitazione del numero di lotti e la possibilità di presentare offerte parziali;
  • se del caso la limitazione o l’esclusione di consorzi e di subappaltatori;
  • se del caso la limitazione o l’esclusione di varianti;
  • nel caso di prestazioni richieste periodicamente, se possibile, l’indicazione della data del bando successivo e, se del caso, l’indicazione di una riduzione del termine per la presentazione delle offerte;
  • se del caso l’indicazione dello svolgimento di un’asta elettronica;
  • se del caso l’intenzione di condurre un dialogo conformemente all’articolo 24 LAPub/CIAP;
  • il termine per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;
  • i requisiti formali per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione, in particolare l’indicazione secondo cui, se del caso, la prestazione e il prezzo sono proposti in due buste distinte;
  • la lingua o le lingue della procedura e dell’offerta;
  • i criteri di idoneità e le prove richieste;
  • nel caso di una procedura selettiva, eventualmente il numero massimo di offerenti invitati a presentare un’offerta;
  • i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione, sempre che queste indicazioni non siano contenute nella documentazione del bando;
  • se del caso la riserva della facoltà di aggiudicare prestazioni parziali;
  • la durata di validità delle offerte;
  • l’indirizzo al quale può essere ottenuta la documentazione del bando e, se del caso, un emolumento a copertura dei costi;
  • un’indicazione se l’appalto pubblico rientra nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali;
  • se del caso, gli offerenti preimplicati e ammessi alla procedura;
  • se del caso, l’indicazione dei rimedi giuridici.
«Documentazione del bando»

L’oggetto del bando (in combinazione con gli allegati, tra cui capitolato d’oneri, prescrizioni concernenti la prestazione e il contratto, modelli di offerta, eventuali limitazioni dell’entità delle prestazioni ecc.) deve essere descritto sulla base dell’analisi preliminare svolta in previsione dell’appalto, in modo tale che gli offerenti possano elaborare un’offerta appropriata.

Informazioni minime

Le informazioni minime della documentazione del bando sono enumerate nell’articolo 36LAPub/CIAP. La documentazione del bando deve contenere le seguenti informazioni (se non figurano già nel bando):

  • il nome e l’indirizzo il committente;
  • l’oggetto dell’appalto pubblico, in particolare l’elenco delle prestazioni o la descrizione delle prestazioni, le specifiche tecniche e i certificati di conformità, i piani, i disegni e le istruzioni necessarie, come pure indicazioni sulla quantità richiesta. Il committente descrive con sufficiente chiarezza e completezza i requisiti della prestazione, in particolare le specifiche tecniche. Invece di fornire la descrizione, il committente può definire l’obiettivo dell’appalto pubblico;
Riferimenti
  • i requisiti formali e le condizioni di partecipazione per gli offerenti, compreso un elenco delle informazioni e dei documenti che gli offerenti devono presentare in relazione a tali condizioni di partecipazione, come pure l’eventuale ponderazione dei criteri di idoneità (nella procedura selettiva, nell’ambito della prequalifica);
  • i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione;
  • il termine per la presentazione di eventuali domande e per le risposte;
  • se del caso, la data e il luogo del sopralluogo;
  • se il committente svolge la procedura con mezzi elettronici, i requisiti eventuali relativi all’autentificazione e alla cifratura delle informazioni fornite per via elettronica;
Riferimenti
  • se il committente prevede di svolgere un’asta elettronica, le regole secondo le quali è svolta l’asta, compresa la designazione degli elementi dell’offerta che possono essere adeguati e valutati sulla base dei criteri di valutazione;
  • la data, l’ora e il luogo dell’apertura se è prevista l’apertura pubblica delle offerte;
  • tutte le altre modalità e condizioni necessarie alla presentazione di un’offerta, in particolare l’indicazione della valuta (di norma franchi svizzeri) in cui deve essere presentata l’offerta. Se esige prestazioni preliminari che vanno oltre il dispendio usuale, il committente indica nella documentazione del bando se e in quale modo intende indennizzare la fornitura di tali prestazioni preliminari;
Riferimenti
  • i termini di fornitura delle prestazioni.

Attenzione

  • nel diritto in materia di appalti pubblici il valore della commessa viene solitamente stimato o calcolato escludendo l’imposta sul valore aggiunto (sia per la determinazione del valore della commessa sia per la valutazione dei prezzi dell’offerta). In deroga a questa prassi, per le commesse pubbliche che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali il valore complessivo indicato deve comprendere l’imposta sul valore aggiunto nella pubblicazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 48 capoverso 6 LAPub/CIAP e nella statistica (cfr. art. 48 cpv. 6 lett. f [pubblicazione] e 50 cpv. 3 LAPub/CIAP [statistica]).
  • Devono essere osservate le disposizioni di esecuzione cantonali che potrebbero richiedere ulteriori informazioni minime in riferimento alla documentazione del bando (p. es. il Cantone VD).

Ulteriori indicazioni/allegati

  • Gli allegati devono comprendere in linea di principio tutte le informazioni rilevanti per il progetto, per esempio il capitolato d’oneri nel caso di commesse di fornitura e di prestazioni di servizio e gli elenchi delle prestazioni e i piani per le prestazioni edili.
  • Eventuale bozza del contratto, incl. le eventuali condizioni contrattuali o generali del committente. Il committente applica le proprie condizioni contrattuali o generali, tranne nel caso in cui il tipo di prestazione richieda l’applicazione di condizioni contrattuali particolari.
  • Clausole/Moduli che sono integrati come allegato al contratto e devono garantire l’osservanza delle condizioni di partecipazione (sistema sinora seguito dal Cantone di Vaud).
  • Comunicazione delle date entro le quali gli offerenti possono presentare le loro domande nel forum della piattaforma Simap e il servizio di aggiudicazione pubblica le proprie risposte.
  • Affinché il committente possa riconoscere successivamente che si tratta di un'offerta, è necessario indicare l’annotazione che gli offerenti devono apporre sulla busta (p. es. indicazione del titolo del progetto con la dicitura «non aprire»).

Differenza tra specifiche tecniche, criteri di idoneità e di aggiudicazione


Considerazioni generali riguardo alla formulazione del bando e della relativa documentazione

Nella formulazione del bando e della relativa documentazione occorre osservare in particolare quanto segue:

  • Le esigenze e i requisiti posti agli offerenti devono essere formulati sotto forma di criteri di idoneità sulla base dell’analisi preliminare svolta in previsione dell’appalto garantendo che gli offerenti e i loro subappaltatori provino l’osservanza delle condizioni di partecipazione.
  • I requisiti posti all’oggetto dell’appalto o alla prestazione da fornire si esplicitano sotto forma di elenco delle prestazioni soprattutto nell’edilizia, come descrizione della prestazione/capitolato d’oneri in caso di prestazioni di servizi e forniture. È opportuno precisare, tra l’altro, la suddivisione in lotti e l’ammissibilità di offerte parziali. Le prescrizioni concernenti la suddivisione in lotti e l’ammissibilità di offerte parziali devono essere formulate in modo tale da garantirne la comparabilità (fra i lotti stessi e con le offerte globali).

5.2 Condizioni di partecipazione, criteri di idoneità, verifica dell’idoneità

Che cosa si intende per condizioni di partecipazione?

La LAPub e il CIAP prevedono condizioni obbligatorie di partecipazione che gli offerenti (e i loro subappaltatori) devono adempiere per rientrare tra i potenziali aggiudicatari di una commessa. Le condizioni di partecipazione si applicano direttamente per legge e non devono essere specificate nel bando. Per una maggiore trasparenza, tuttavia, nella prassi le condizioni di partecipazione sono esposte nella documentazione del bando e verificate con le prove che gli offerenti devono fornire.

Il servizio di aggiudicazione ha il compito di ottenere nel corso della procedura le prove che dimostrano l’osservanza delle condizioni di partecipazione. La documentazione del bando deve indicare le prove che gli offerenti sono tenuti a presentare ed entro quale data (al più tardi entro l’aggiudicazione). Spesso queste prove sono fornite sotto forma di moduli di autodichiarazione oppure con l’inserimento in un elenco di cui all’art. 28 LAPub/CIAP.

L’ inosservanza delle condizioni di partecipazione comporta in linea di principio l’esclusione dalla procedura di aggiudicazione.

Quali sono le condizioni di partecipazione previste dalla legge?

Condizioni di partecipazione ai sensi di legge:

  • osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori;
  • osservanza delle condizioni di lavoro (tra cui orari di lavoro, salari minimi, indennità salariali, prestazioni sociali);
  • osservanza della parità salariale tra donna e uomo;
  • osservanza delle disposizioni del diritto in materia ambientale;
  • pagamento delle imposte dovute e dei contributi alle assicurazioni sociali; nonché
  • divieto di accordi illeciti in materia di concorrenza.

Devono essere osservate le disposizioni di esecuzione cantonali (p. es. Cant. BS/JU/NE con prescrizioni particolari sul salario minimo).

Autodichiarazione (lista di controllo)

Su richiesta gli offerenti devono dimostrare che, insieme ai loro appaltatori, adempiono le condizioni obbligatorie di partecipazione. Nella prassi questa prova è spesso fornita sotto forma di autodichiarazione scritta con il seguente contenuto minimo (da precisare caso per caso). Devono essere osservate le disposizioni di applicazione cantonali.

1. Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e condizioni di lavoro

  • Osservate le vigenti disposizioni in materia di tutela dei lavoratori?
  • Osservate il contratto collettivo di lavoro cui sottostà l’attività esercitata dalla vostra impresa?
  • Osservate il normale contratto di lavoro cui sottostà l’attività esercitata dalla vostra impresa?
  • Osservate le condizioni salariali e di lavoro consuete per il settore nel luogo in cui è esercitata l’attività?

4. Protezione dell’ambiente e conservazione delle risorse naturali

Osservate le prescrizioni per la protezione dell’ambiente e la conservazione delle risorse naturali in vigore nel luogo della prestazione (CH: diritto in materia ambientale, segnatamente leggi federali tra cui LPAmb, LPAc e LPN; accordi internazionali: cfr. allegato 2 OAPub / allegato 4 CIAP)?

5. Applicabilità per i subappaltatori

Vi impegnate a estendere ai vostri subappaltatori l’osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e le condizioni di lavoro, degli obblighi di annuncio e di autorizzazione conformemente alla LLN, del principio della non discriminazione, in particolare della parità di trattamento tra donna e uomo, nonché della protezione dell’ambiente e della conservazione delle risorse naturali.

6. Imposte e contributi alle assicurazioni sociali

  • Avete pagato interamente le imposte dovute presso la vostra sede [CH: imposte cantonali, comunali e imposta federale diretta (incl. ricuperi d’imposta ecc.)?
  • Avete pagato interamente l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta sulla cifra d’affari?
  • Avete pagato interamente i contributi alle assicurazioni sociali dovuti presso la vostra sede [CH: AVS, AI, IPG, CAF, AD, LPP e LAINF] incluse le quote dei lavoratori dedotte dal loro salario?
  • Avete pagato interamente i contributi dovuti in base ai contratti collettivi di lavoro dichiarati generalmente vincolanti cui è soggetta l’attività svolta dalla vostra impresa, comprese le quote dei lavoratori dedotte dal loro salario?

7. Divieto di accordi illeciti in materia di concorrenza

Avete concluso accordi in materia di concorrenza o adoperato altre misure a discapito della concorrenza?

8. Ulteriori conferme

  • Nei vostri confronti è pendente una procedura di fallimento?
  • Nei vostri confronti sono stati eseguiti pignoramenti negli ultimi dodici mesi? In caso affermativo: qual è l’importo (incl. la valuta) dei crediti in questione?
  • Osservate le disposizioni per prevenire la corruzione (in particolare conformemente al Codice penale svizzero, alla legge federale contro la concorrenza sleale e alla legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza)?

Atenzione

Informazioni volutamente errate o ingannevoli da parte degli offerenti e dei subappaltatori fornite sul modulo possono comportare sanzioni di natura amministrativa così come conseguenze secondo il diritto in materia di appalti pubblici (esclusione).

Prova mediante altri documenti

Con l’autodichiarazione validamente firmata gli offerenti confermano di osservare le condizioni di partecipazione. Rappresenta una semplificazione, nel senso che il committente è esentato dal verificare sistematicamente se tutti gli offerenti e i subappaltatori osservano questi requisiti e dal chiederne le prove (principio della proporzionalità). Per verificare se gli offerenti e i subappaltatori adempiono le condizioni di partecipazione e i criteri di idoneità, tenendo in considerazione la commessa concreta il committente può chiedere ulteriori documenti o prove selezionati, menzionati a titolo di esempio nell’allegato 3 OAPub (p. es. estratto del registro di commercio o delle esecuzioni, elenco delle prestazioni più importanti fornite negli ultimi cinque anni precedenti il bando, attestato sull’esistenza di un sistema riconosciuto di gestione della qualità ecc.). Se il committente chiede ulteriori prove oltre all’autodichiarazione, occorre procedere alla verifica presso tutti gli offerenti e i subappaltatori contemporaneamente nell’ottica del principio della parità di trattamento. Devono essere osservate le disposizioni di applicazione cantonali.

Ulteriori informazioni: fornitura di prestazioni in Svizzera

A livello federale vige il principio del luogo della prestazione, ossia per le prestazioni da fornire in Svizzera gli offerenti devono sempre osservare le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e le condizioni di lavoro determinanti nel luogo della prestazione, a prescindere dal fatto che abbiano la propria sede o succursale in Svizzera o all’estero.

Il luogo della prestazione deve essere determinato a seconda dei casi, soprattutto per le commesse di prestazioni di servizi che potrebbero essere fornite in luogo diversi (eventualmente in Svizzera e all’estero).

Per gli appalti disciplinati dal CIAP gli offerenti nazionali devono considerare le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e le condizioni di lavoro vigenti nel luogo dove hanno la sede o la succursale (principio del luogo di origine). In determinati casi è possibile prevedere il principio del luogo della prestazione se lo esigono interessi pubblici preponderanti e la tutela di tali interessi non è già garantita dalle prescrizioni del luogo di origine (art. 3 cpv. 1 e 2 LMI). Per gli offerenti esteri sono determinanti le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e le condizioni di lavoro in vigore nel luogo della prestazione (in Svizzera; principio del luogo della prestazione). Sono fatte salve ulteriori disposizioni di applicazione cantonali.

Ulteriori informazioni: fornitura della prestazione all’estero

Per le prestazioni da fornire all’estero sono determinanti le Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) secondo l’allegato 6 LAPub / l’allegato 3 CIAP.

Per le prestazioni da fornire all’estero sono rilevanti, oltre al diritto in materia ambientale, le convenzioni secondo l’allegato 2 OAPub / l’allegato 4 CIAP.

Il committente può esigere che siano osservati altri standard internazionali importanti in materia di lavoro, per esempio i principi derivanti da altre convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro, tra l’altro in relazione con la tutela della salute e la sicurezza del lavoro.

Il committente può esigere che siano osservati altri standard internazionali importanti in materia di lavoro, per esempio i principi derivanti da altre convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro, tra l’altro in relazione con la tutela della salute e la sicurezza del lavoro.

Ulteriori informazioni: diritto in materia ambientale

Il committente aggiudica una commessa pubblica soltanto a offerenti che osservano almeno le prescrizioni in materia di protezione dell’ambiente e di conservazione delle risorse naturali in vigore nel luogo della prestazione. Tra queste si annoverano in Svizzera le disposizioni del diritto federale in materia ambientale (segnatamente la legge sulla protezione dell’ambiente, la legge federale sulla protezione delle acque, la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio) e all’estero alcune convenzioni internazionali sulla protezione dell’ambiente (All. 2 OAPub / All. 4 CIAP).

Ulteriori informazioni: applicabilità per i subappaltatori

Le condizioni obbligatorie di partecipazione ai sensi dell’articolo 12 cpv. 1–3 LAPub/CIAP devono essere osservate anche da tutti i subappaltatori. Il committente deve assicurarsi che questi impegni siano inseriti negli accordi tra gli offerenti e i subappaltatori. Incombe sempre al committente controllare l’osservanza delle condizioni di partecipazione da parte degli offerenti e dei loro subappaltatori.

Ulteriori informazioni: controllo e scambio di informazioni

Il rispetto dei requisiti ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1–3 LAPub/CIAP può essere controllato dal committente stesso (p. es. sulla base di un’autodichiarazione) o di terzi idonei (p. es. controllo di autorità statali o analisi delle retribuzioni da parte di terzi, commissioni paritetiche, p. es. del ramo svizzero dell’installazione elettrica e dell’installazione delle telecomunicazioni o del ramo delle pulizie).

Qual è la funzione dei criteri di idoneità?

In base ai criteri di idoneità si stabiliscono le caratteristiche e le capacità che un offerente deve avere per essere considerato tra i potenziali aggiudicatari. Già all’inizio della procedura occorre dunque stabilire criteri appropriati che consentano di determinare la capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa dell’offerente per eseguire la commessa.

Non sono ammessi criteri di idoneità non pertinenti che ostacolano inutilmente la concorrenza. I criteri e le prove da fornire (p. es. garanzie finanziarie, referenze da presentare, certificati, attestati di esami ecc.) devono essere indicati nella documentazione del bando. Per la definizione e la verifica il committente può fare riferimento a sistemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale (devono essere ammesse prove equipollenti). Alle prove da fornire è opportuno ricorrere con moderazione.

Sostenibilità

La sostenibilità degli appalti è uno degli obiettivi principali del nuovo diritto in materia di appalti pubblici e figura anche nell’articolo riferito allo scopo della LAPub/del CIAP. La menzione esplicita della sostenibilità nel suddetto articolo consente di considerare tale aspetto anche tra i criteri di idoneità riferiti alla prestazione.

Prova

Per verificare se gli offerenti adempiono le condizioni di partecipazione e i criteri di idoneità, il committente può richiedere, tenendo conto della commessa in questione, determinati documenti o prove menzionati a titolo di esempio nell’allegato 3 OAPub.

I criteri di idoneità sono criteri di esclusione, che o sono adempiuti o non lo sono; l’offerente è ammesso se il criterio di idoneità richiesto è soddisfatto, in caso contrario è escluso dalla procedura. Il servizio di aggiudicazione deve indicare le prove da presentare e il momento in cui produrle (art. 27 cpv. 3 LAPub/CIAP).

Particolarità: qualora troppi offerenti risultassero idonei nella procedura selettiva, la loro selezione può basarsi sul grado di idoneità. Nella documentazione del bando deve essere indicata l’eventuale ponderazione dei criteri di idoneità (cfr. art. 36 lett. c LAPub/CIAP).

Promovimento di attori recenti: per i concorsi di progettazione svolti tramite la procedura selettiva, è possibile prevedere nel bando che anche i lavori presentati nel quadro di concorsi o mandati di studio paralleli e i progetti non realizzati sono ammessi a dimostrazione dell’esperienza.

Quali sono possibili criteri di idoneità?

Una concorrenza efficace tra offerenti presuppone che non siano posti requisiti eccessivi in termini di idoneità, poiché altrimenti sussiste il rischio che il committente non riceva offerte o ne riceva solo un numero esiguo. Un criterio di idoneità inammissibile, per esempio, sarebbe la condizione per cui l’offerente ha già ottenuto una o più commesse pubbliche di un committente assoggettato alla LAPub/al CIAP.

Possono essere considerati, a seconda dell’oggetto del bando, in particolare i seguenti criteri di idoneità:

  • esperienza nell’esecuzione corretta e puntuale delle prestazioni del tipo definito nel bando
    Prove: chiedere referenze aggiornate e valide e / o documenti riguardanti prestazioni già fornite
  • esperienza nell’esecuzione di prestazioni di pari entità e / o complessità del tipo definito nel bando
    Prove: chiedere referenze aggiornate e valide e / o documenti riguardanti prestazioni già fornite
  • esperienza nella ristrutturazione di [...] (p. es. stabilimenti industriali / monumenti storici / edifici scolastici ecc.)
    Prove: chiedere referenze aggiornate e valide e / o documenti riguardanti prestazioni già fornite
  • capacità finanziaria di eseguire la commessa
    Prove: eventualmente richiedere l’estratto del registro delle esecuzioni; in caso di progetti rilevanti o rischiosi e difficili eventualmente chiedere la garanzia di buona esecuzione o la prova che tale garanzia possa essere fornita in caso di aggiudicazione della commessa
  • autorizzazione speciale, certificazione, omologazione (concessione) o la prova che la concessione verrebbe rilasciata in caso di aggiudicazione della commessa
  • formazione ed esperienza delle persone responsabili da impiegare nella commessa
    Prova: indicazioni della formazione auspicata con l’aggiunta «o equipollenti», brevi curricula delle persone chiave
  • disponibilità del personale e dell’infrastruttura; servizio clienti
    Prove: richiedere l’organigramma, il piano di impiego
  • sufficiente competenza organizzativa
    Prove: richiedere l’organigramma, referenze aggiornate e valide e / o documenti riguardanti prestazioni già fornite o prestazioni di servizio da fornire
  • criteri di idoneità ecologici
    Prove: referenze/certificati riguardanti le esperienze nella gestione di sostanze critiche e processi; soprattutto per le prestazioni di servizi, che richiedono una particolare competenza tecnica o un know-how ecologico degli offerenti in riferimento alle questioni ambientali (p. es. gestione dei rifiuti)

È consentita la doppia considerazione dell’idoneità («maggiore idoneità»)?

Un criterio può essere utilizzato sia come criterio di idoneità sia come criterio di aggiudicazione. In determinati casi è necessario considerare anche la misura dell’idoneità nell’aggiudicazione. Il doppio esame di una caratteristica non è ammesso. Il committente, in determinate circostanze, può tuttavia considerare una condizione minima (CI) e il superamento della condizione minima quale maggiore idoneità (CA) nella valutazione dell’offerta.

Un tipico esempio è costituito dalle referenze di aziende o persone chiave. Un criterio di idoneità può basarsi, per esempio, sul numero di referenze o su un requisito qualitativo minimo (p. es. determinate dimensioni di un’opera edile) e la qualità della prestazione fornita (consultando le referenze) e la sua comparabilità con la prestazione da fornire possono essere valutate come criterio di aggiudicazione. Attenzione: occorre indicare chiaramente se il progetto di referenza deve essere concluso oppure se tra le referenze è possibile indicare anche progetti in corso.

Indicazioni sullo svolgimento dell’esame formale e della verifica dell’idoneità

Nel bando deve essere indicato in quali fasi di esame si procede alla verifica formale e alla verifica dell’idoneità. In linea di principio l’esame consiste nelle seguenti fasi:

1) Esame formale / Esame dell’esclusione

  • Diritto di presentare l’offerta (per gli offerenti esteri a seconda del trattato internazionale);
  • tempestività dell’invio dell’offerta e completezza della stessa;
  • osservanza delle condizioni di partecipazione;
  • altri motivi formali di esclusione

2) Esame dell’idoneità sulla base dei criteri di idoneità pubblicati

Elenchi

Il committente o l’autorità competente in base alle disposizioni di esecuzione cantonali può tenere un elenco degli offerenti che, in base alla loro idoneità, soddisfano i requisiti dell’aggiudicazione di commesse pubbliche. In tal modo, in caso di acquisti ricorrenti di prestazioni uguali o simili, non è necessario rivalutare ogni volta l’idoneità degli offerenti. La sfida per il committente consiste nel tenere aggiornati gli elenchi.

Gli offerenti che non figurano in un elenco non devono essere penalizzati. Tutti gli offerenti devono avere la possibilità, caso per caso, di dimostrare la propria idoneità in relazione a un bando specifico mediante prove individuali (p. es. un’autodichiarazione).

Le indicazioni sono pubblicate su www.simap.ch. Il committente e le disposizioni di esecuzione cantonali possono prevedere ulteriori organi di pubblicazione. Da pubblicare:

  • riferimento dell’elenco
  • informazioni sui criteri da adempiere
  • metodi di verifica e condizioni di iscrizione
  • durata di validità e procedura di rinnovo dell’iscrizione

Nell’articolo 44 LAPub/CIAP sono enunciati i motivi che giustificano l’eliminazione di un offerente da questo elenco.

La decisione di non tenere più un elenco deve essere comunicata a tutti gli offerenti che vi figurano. Non è possibile ricorrere contro la decisione del committente di sospendere la tenuta di un elenco.


5.3 Descrizione della prestazione, specifiche tecniche, strutturazione

È possibile descrivere esattamente la commessa oppure sono noti soltanto i dati di riferimento?

Il bando dell’oggetto dell’appalto può essere dettagliato oppure funzionale.

  • Nel primo caso (bando dettagliato, «classico»), il servizio di aggiudicazione definisce i criteri che i prodotti o le prestazioni devono obbligatoriamente adempiere sulla base di un elenco di prestazioni o della descrizione delle prestazioni e di specifiche tecniche. All’offerente rimane poco margine di manovra nell’ambito dell’offerta.
  • Nel secondo caso (bando funzionale) viene descritto (possibilmente con precisione) solo l’obiettivo dell’appalto (p. es. nei bandi riguardanti prestazioni IT). Gli offerenti godono di maggiori libertà nella strutturazione delle loro offerte e possono farvi confluire le loro conoscenze specialistiche, tuttavia ciò accresce il lavoro del servizio di aggiudicazione per comparare e valutare le offerte.

Cosa occorre considerare nella formulazione delle specifiche tecniche?

Le specifiche tecniche consentono di definire che cosa i prodotti e le prestazioni oggetto dell’appalto devono obbligatoriamente soddisfare. È necessario garantire un riferimento materiale con l’oggetto dell’appalto. Il mancato adempimento di una specifica tecnica comporta l’esclusione dall’offerta (per questo motivo costituisce un criterio cosiddetto «killer», così come i criteri di idoneità). Quanto più sono definiti in modo dettagliato i requisiti del prodotto o della prestazione, tanto meglio l’offerente riuscirà a presentare un’offerta corrispondente alle attese e alle esigenze del committente. Tuttavia, le specifiche tecniche devono essere descritte in modo tale che gli offerenti possano elaborare un’offerta appropriata (cfr. espressamente l’art. 7 OAPub: «con sufficiente chiarezza e completezza»). Inoltre, l’oggetto dell’appalto non deve essere descritto in modo discriminatorio, al punto da impedire una concorrenza efficace in materia di appalti o la selezione di fatto di un determinato offerente.

Attenzione: se le specifiche tecniche sono stabilite mediante riferimenti («stessa pulizia della superficie di riferimento»), essi devono essere resi noti nella documentazione del bando (sentenza del TAF B-879/2020 dell’8 marzo, consid. 9.5).

Esempi: prestazione di una macchina, standard di sicurezza da osservare, prescrizioni per le caratteristiche di un prodotto in determinate condizioni di laboratorio ecc.

Sostenibilità

La sostenibilità degli appalti è uno degli obiettivi principali del nuovo diritto in materia di appalti pubblici e figura anche nell’articolo riferito allo scopo della LAPub/del CIAP. La menzione esplicita della sostenibilità nel suddetto articolo consente di considerare tale aspetto anche tra le specifiche tecniche.

Ulteriori indicazioni sulla strutturazione del bando e della documentazione del bando

Il servizio di aggiudicazione ha diverse possibilità di strutturazione e di scelta di cui avvalersi in funzione del progetto di appalto concreto (p. es. creazione di opzioni, suddivisione in lotti, riserva di attribuzione di prestazioni parziali, possibilità di dichiarare inammissibili determinate varianti, conclusione di contratti quadro, ricorso a consorzi e subappaltatori).

Opzioni

La descrizione della prestazione deve indicare anche eventuali opzioni che, dal punto di vista del committente, costituiscono un elemento strategico e accrescono la flessibilità. Con le opzioni il committente si riserva la possibilità, per esempio, di prorogare il contratto con l’aggiudicatario (opzione di proroga) o di aggiudicare ulteriori prestazioni dello stesso tipo allo stesso offerente (opzione di commesse successive). Nella determinazione del valore della commessa e del tipo di procedura di conseguenza applicabile devono essere considerate le opzioni di proroga e le opzioni di commesse successive. Il principio della trasparenza esige che il committente descriva le opzioni con massima precisione, ossia in particolare per l’opzione di commesse successive deve essere indicato - nel limite del possibile - il numero delle prestazioni da acquisire come opzioni.

In alternativa alle opzioni è possibile acquistare un volume di prestazioni non definito o noto mediante un contratto quadro.

Suddivisione in lotti

Il committente ha il diritto di suddividere la commessa in lotti (o anche in commesse parziali, singoli contratti). La suddivisione in lotti può consentire una migliore distribuzione dei rischi, limitando la dipendenza da uno specifico offerente.

La costituzione dei lotti può agevolare la concorrenza, ma anche indebolirla, e incentivare accordi in materia di concorrenza. Viceversa, concentrando l’aggiudicazione è possibile raggruppare volumi

Attenzione:

  • le commesse suddivise in lotti possono essere pubblicate in un unico bando (cosiddetto bando congiunto) oppure messe a concorso in pubblicazioni separate (cosiddetto bando separato).
  • Gli offerenti sono fondamentalmente liberi di presentare un’offerta per un solo lotto, più lotti o tutti i lotti. Se vuole limitare questa possibilità, il committente deve comunicarlo nel bando. Inoltre, la limitazione dei lotti cui partecipare deve essere giustificabile. I principi degli appalti pubblici e il mantenimento di una concorrenza efficace fanno propendere per offerte illimitate per i singoli lotti.
  • Il committente deve garantire che, anche in caso di suddivisione dei lotti, le offerte siano comparabili, in particolare se singoli offerenti accordano sconti nel caso che siano loro aggiudicati più lotti o tutti i lotti.
  • La suddivisione in lotti non può essere utilizzata per eludere i valori soglia determinanti e il tipo di procedura né per privilegiare singoli offerenti o discriminarne altri.

Esempi: i lotti possono essere suddivisi per esempio in base a punti di vista oggettivi (suddivisione in base ai generi di lavoro). Sono ipotizzabili anche suddivisioni geografiche (p. es. Svizzera orientale e occidentale), temporali (p. es. mensili o trimestrali) o quantitative (p. es. forniture di 1000 e 2000 sedie).

Aggiudicazione di prestazioni parziali

In questi casi il committente necessita soltanto di una parte del quantitativo o dell’oggetto dell’appalto messo a concorso e aggiudicherà solo questa parte. Il committente deve indicare tale riserva nel bando. Di conseguenza sarebbe aggiudicato a un offerente solo una parte dell’appalto pubblico globale (art. 32 cpv. 1 LAPub/CIAP). Anche in riferimento a un singolo lotto (art. 32 cpv. 2 LAPub/CIAP) è ipotizzabile, a seconda della riserva posta nel bando, aggiudicare soltanto una parte della prestazione prevista per il lotto in questione.

Consorzi di offerenti

Un consorzio di offerenti è dato dal raggruppamento di due o più offerenti giuridicamente autonomi. In linea di principio sono ammessi negli appalti pubblici (art. 31 cpv. 1 LAPub/CIAP). Il committente può limitare o escludere la possibilità per consorzi di offerenti, per motivi oggettivi, di partecipare nel bando o nella documentazione del bando. Le candidature multiple (in qualità di membro di un consorzio di offerenti e di subappaltatore) sono invece possibili solo se il committente le ha ammesse espressamente nel bando o nella documentazione del bando (cfr. art. 31 cpv. 2 LAPub/CIAP).

Il committente può eccezionalmente limitare o escludere la possibilità di ammettere consorzi di offerenti nel bando o nella documentazione del bando. Motivi oggettivi per non ammetterli o limitarli sono:

  • l’economicità (eccessivo lavoro di coordinamento, spese inutili di transazione): in particolare per i progetti di minore entità, che possono essere senz’altro realizzati da un unico offerente
  • situazione del mercato/della concorrenza: l’esclusione di consorzi di offerenti può essere inoltre giustificata se sul mercato è presente un numero limitato di offerenti, quindi la concorrenza può essere mantenuta
  • procedura mediante invito: per evitare che nella procedura mediante invito siano presentate offerte di consorzi di offerenti (ossia di imprese che non sono state invitate alla presentazione dell’offerta), nell’invito alla presentazione dell’offerta deve essere segnalato agli offerenti invitati che sono ammesse soltanto offerte interamente presentate dalle imprese invitate. Tra i motivi oggettivi si annoverano al riguardo, per esempio, le capacità insufficienti o il maggior dispendio in relazione con il valore della commessa.

A uso interno va redatta una motivazione della mancata ammissione o della limitazione dei consorzi di offerenti (p. es. gestione, controllo o vigilanza), da archiviare nel dossier.

Subappaltatori

In linea di principio gli appalti pubblici ammettono la possibilità di aggiudicare prestazioni a subappaltatori (art. 31 cpv. 1 LAPub/CIAP). Le candidature multiple (in qualità di subappaltatore e membro di un consorzio di offerenti) sono invece possibili solo se il committente le ha ammesse espressamente nel bando o nella documentazione del bando (cfr. art. 31 cpv. 2 LAPub/CIAP).

Principio: secondo la LAPub/il CIAP, la «prestazione caratteristica» di una commessa deve essere fornita in linea di massima dall’offerente (art. 31 cpv. 3 LAPub/CIAP). Si vuole così evitare l’aggiudicazione a offerenti che nella futura fornitura di prestazioni non si assumeranno alcun compito o si assumeranno solo quelli di secondaria importanza. I committenti devono acquistare le prestazioni caratteristiche il più possibile direttamente da chi le fornisce.

Possibilità di limitare il ricorso a subappaltatori:

  • limitazione a prestazioni o commesse di carattere piuttosto secondario, dove è necessario a causa di prestazioni (parziali) complesse e speciali, per esempio indicazione di parti della prestazione che possono essere fornite da un subappaltatore (tra l’altro, manutenzione) o di quote percentuali (p. es. massimo 50 % del volume della commessa).
  • Il committente può stabilire che determinate prestazioni devono essere fornite direttamente dall’offerente principale.
  • Il committente può limitare il numero di possibili subappalti.
  • Devono essere osservate le disposizioni di esecuzione cantonali (p. es. le disposizioni del Cantone del Vallese, secondo cui in linea di principio è possibile un solo livello di subappalto).

L’esclusione di subappaltatori deve avvenire solo in presenza di sufficienti motivi oggettivi, analogamente a quanto avviene per l’esclusione di consorzi di offerenti:

  • economicità (eccessivo lavoro di coordinamento, spese inutili di transazioni);
  • situazione del mercato/della concorrenza: l’esclusione di subappaltatori può essere inoltre giustificata se sul mercato è presente un numero limitato di offerenti, quindi la concorrenza può essere mantenuta.

Varianti

Gli offerenti hanno la facoltà di proporre varianti oltre all’offerta della prestazione descritta nel bando. Il committente può tuttavia limitare o escludere questa possibilità nel bando a sua discrezione. Ammettere varianti può promuovere le innovazioni e la concorrenza.

Metodo delle buste distinte

In questa procedura vengono consegnate due buste distinte per l’offerta. Si comincia con l’apertura dell’offerta relativa alla qualità che contiene tutte le indicazioni relative all’offerente, fatta eccezione per il prezzo, dopo di che si procede all’apertura della busta con il prezzo. I prezzi offerti (con i prezzi complessivi) sono considerati solo dopo avere valutato le offerte relative alla qualità, ottenendo la valutazione globale.


5.4 Criteri di aggiudicazione, ponderazione, valutazione delle offerte

In generale

A differenza dei criteri di idoneità, i criteri di aggiudicazione non si riferiscono all’impresa offerente, ma alla prestazione offerta. Sono scelti appositamente per la commessa specifica e devono essere resi noti nel bando o nella documentazione del bando con la loro ponderazione (percentuale). I criteri di aggiudicazione non sono criteri di esclusione, bensì criteri che servono a valutare le offerte sulla base di un sistema di valutazione omogeneo. Hanno un nesso oggettivo diretto con l’oggetto dell’appalto e non devono avere un carattere protezionistico (discriminatorio).

Criteri di prezzo e di qualità, nuova cultura dell’aggiudicazione

Nei criteri di aggiudicazione si distingue tra i criteri di prezzo e di qualità. La definizione dei criteri di qualità assume una notevole importanza in considerazione del rafforzamento della concorrenza basata sulla qualità voluto dal legislatore («nuova cultura dell’aggiudicazione»). Oltre al criterio del prezzo, devono essere sempre stabiliti anche opportuni criteri di qualità. Eccezione: a norma dell’art. 29 cpv. 4 LAPub/CIAP le prestazioni standardizzate possono essere aggiudicate esclusivamente secondo il criterio del prezzo (complessivo) più basso, sempre che le specifiche tecniche concernenti la prestazione permettano di garantire il rispetto di elevati requisiti in materia di sostenibilità sociale, ecologica ed economica.

Il nuovo orientamento, che scaturisce dalla norma di scopo nell’art. 2 LAPub/CIAP, a un impiego dei fondi pubblici economico, nonché sostenibile sotto il profilo ecologico, sociale e dell’economia pubblica e il fatto che sarà l’«offerta più vantaggiosa» a ottenere l’aggiudicazione (art. 41 LAPub/CIAP) sottolineano che la qualità dovrà ottenere un peso (ancora) maggiore rispetto al prezzo.

Occorrerà prestare attenzione a garantire che i criteri di qualità - analogamente a quanto avviene per il prezzo - siano basati su parametri realistici della qualità e della relativa valutazione. Alle differenze di qualità deve essere attribuita un’adeguata considerazione all’atto della valutazione. A tal fine la scala di valutazione deve contenere sufficienti graduazioni (comparabili, idealmente da 0 a 5 punti). Il sistema di valutazione e la valutazione stessa non devono essere concepiti in modo tale che la procedura di aggiudicazione si fonda su una pura concorrenza sui prezzi. Nei criteri di qualità è opportuno creare sufficienti possibilità di differenziazione.

Enumerazione nella LAPub/nel CIAP

L’articolo 29 capoverso 1 LAPub/CIAP enumera i criteri di aggiudicazione oltre al prezzo e alla qualità di una prestazione. Ai fini dell’attuazione della nuova cultura dell’aggiudicazione, i servizi di aggiudicazione dovrebbero scegliere i requisiti concreti in modo da consentire agli offerenti di presentare offerte di qualità elevata a fronte di un dispendio ragionevole. Sia la LAPub sia il CIAP menzionano i criteri seguenti:

L’elenco non è esaustivo. Sono possibili altri criteri di aggiudicazione. Devono essere osservate le disposizioni di esecuzione cantonali.

Adeguatezza

L’adeguatezza può essere verificata, per esempio, in riferimento all’analisi della commessa o all’organizzazione del progetto;

Termini

Verifica del rispetto delle fasi previste (p. es. stato di avanzamento dei lavori);

Valore Tecnico

Il valore tecnico di una prestazione può essere verificato e valutato per esempio nell’ambito dell’analisi della commessa;

Costi del ciclo di vita

I costi del ciclo di vita (Life Cycle Cost, LCC) sono un aspetto essenziale della sostenibilità economica. Purché siano monetizzabili, ossia possano essere calcolati con sufficiente esattezza, tali costi possono essere combinati direttamente con il prezzo nominale per formare un prezzo complessivo. Se possono essere solo stimati o se per il loro calcolo devono essere fatte ampie ipotesi, è necessario prevedere un criterio di aggiudicazione a sé stante;

Estetica

Da descrivere e valutare caso per caso o in funzione dell’oggetto dell’appalto;

Sostenibilità

Integrare la sostenibilità negli appalti pubblici significa definire esigenze e criteri che considerino in modo equilibrato le sue tre dimensioni, ossia la società, l’economia e l’ambiente, e contribuire così al raggiungimento dei suoi obiettivi. La sostenibilità degli appalti è uno degli obiettivi principali del nuovo diritto in materia di appalti pubblici e figura anche nell’articolo riferito allo scopo della LAPub/del CIAP;

Plausibilità dell’offerta

Il bando deve indicare come sarà valutata la plausibilità delle offerte. Da un lato è ipotizzabile procedere alla valutazione della plausibilità di singole componenti dell’offerta (tra cui organizzazione del progetto, scadenzario ecc.). Dall’altro potrebbero anche essere confrontate diverse componenti dell’offerta verificandone la plausibilità (p. es. corrispondenza tra il parco macchine utilizzato e il personale previsto, tra il parco macchine e il programma, tra il personale e il programma ecc.);

Creatività

Può essere integrata come criterio, per esempio nell’analisi della commessa;

Servizio di Assistenza

Da descrivere e valutare caso per caso o in funzione dell’oggetto dell’appalto;

Condizioni di Fornitura

Da descrivere e valutare caso per caso o in funzione dell’oggetto dell’appalto;

Infrastruttura

Da descrivere e valutare caso per caso o in funzione dell’oggetto dell’appalto (verifica ipotizzabile per esempio in riferimento alla capacità dell’offerente di eseguire la prestazione);

Contenuto Innovativo

Le innovazioni sono contrassegnate dalla novità che rappresentano e dal valore aggiunto che producono. L’idoneità di un offerente può essere verificata, per esempio, valutando il suo potenziale innovativo (p. es. elenco dei brevetti e dei progetti di innovazione realizzati). Possono essere valutati come criteri di aggiudicazione, tra l’altro, un elenco delle caratteristiche innovative della soluzione offerta, una stima del plusvalore monetario, il risparmio di tempo o il contributo a ridurre l’impatto ambientale. Da descrivere e valutare caso per caso o in funzione dell’oggetto dell’appalto (verifica ipotizzabile per esempio in riferimento alla logistica, al materiale da acquistare o al processo di costruzione);

Funzionalità

La funzionalità può essere verificata, per esempio, in riferimento all’analisi della commessa o alla gestione della qualità;

Servizio alla Clientela

Da descrivere e valutare caso per caso o in funzione dell’oggetto dell’appalto;

Competenza Tecnica

Questo criterio di aggiudicazione può riferirsi in particolare all’esperienza dell’offerente e delle persone chiave con compiti affini;

Efficienza della Metodica

Da descrivere e valutare caso per caso o in funzione dell’oggetto dell’appalto.

Ulteriori criteri di aggiudicazione (secondo la LAPub)

Nella LAPub, ma non nel CIAP, sono menzionati anche i seguenti criteri di aggiudicazione che i committenti devono considerare nel rispetto degli impegni internazionali della Svizzera:

  • Diversi livelli di prezzo nei Paesi nei quali viene fornita la prestazione: questo criterio di aggiudicazione sottende a considerare nella valutazione dell’offerta le differenze del livello di prezzi nei Paesi in cui la prestazione è fornita. Ciò deve avvenire nell’osservanza degli impegni internazionali assunti dalla Svizzera, in particolare del GPA;
  • Affidabilità del prezzo: partendo dal problema che le offerte a prezzi particolarmente bassi possono comportare costi successivi elevati e imprevisti, fatta salva l’esclusione a causa di un’offerta sottocosto, dovranno essere esaminati modelli di valutazione in selezionati progetti pilota della Confederazione, per elaborare proposte concrete nella gestione pratica di tale criterio.

Ambito di non applicazione dei trattati internazionali

L’articolo 29 capoverso 2 LAPub/CIAP elenca in modo esaustivo ulteriori criteri di aggiudicazione che gli offerenti possono considerare nelle commesse che non rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali e sono:

  • posti di formazione per gli apprendisti nella formazione professionale di base
  • posti di lavoro per i lavoratori più anziani
  • reinserimento professionale di disoccupati di lunga durata

Comunicazione del processo di valutazione dell’offerta

Oltre ai criteri di aggiudicazione (per motivi di trasparenza con i sottocriteri) e alle prove da fornire per la valutazione, agli offerenti deve essere comunicato quanto segue:

  • ponderazione dei criteri di aggiudicazione (per motivi di trasparenza anche la ponderazione degli eventuali sottocriteri)
  • valutazione del prezzo, in particolare la funzione del prezzo
  • scala di valutazione per i criteri di qualità
  • eventuale apertura delle offerte nella procedura a due fasi (ossia il metodo delle buste distinte), quindi offerta separata per il prezzo e la qualità

Referenze (come CA)

Chiedendo informazioni il più attuali possibile, il committente può accertarsi se l’offerente ha sinora fornito prestazioni in modo regolare. Le referenze servono a rendere tracciabile e verificabile la valutazione di criteri tra cui esperienza, competenza tecnica, qualifica e orientamento al cliente. Se le persone chiave sono già state definite come criterio di idoneità, anche la qualità della documentazione fornita (referenze/esperienza/curriculum vitae) può essere valutata come criterio di aggiudicazione.

Riserva della riduzione del numero di offerte («selezione»)

Per selezione si intende l’approntamento di un elenco abbreviato di pochi offerenti sulla base di una graduatoria provvisoria. Se possibile vengono selezionate le tre offerte meglio classificate, poi sottoposte a un esame e a una valutazione completi. È tuttavia necessario prestare attenzione alle situazioni in cui i criteri di aggiudicazione sono valutati sulla base della media delle offerte validamente presentate.

Le condizioni per procedere alla selezione sono che (a) l’esame e la valutazione completi di tutte le offerte comportano un dispendio notevole per il servizio di aggiudicazione e (b) nel bando è fatta salva la possibilità di approntare un elenco abbreviato. In tal modo il committente si riserva la possibilità di ricorrere a un elenco abbreviato, ma non ne ha l’obbligo.


5.5 Preparazione della bozza di contratto (se possibile)

Il documento contrattuale (il contratto quadro nel caso del bando di contratti quadro) deve essere allegato come bozza se possibile già al bando, insieme alle condizioni contrattuali o generali o alle condizioni particolari del committente che si applicano alla commessa.

La KBOB e il CCAP elaborano, all’attenzione dei servizi di aggiudicazione, modelli per promuovere una collaborazione il più possibile efficiente e attendibile tra i committenti pubblici e gli offerenti nonché i partner contrattuali. Numerosi altri servizi elaborano modelli, anche al di fuori del settore degli appalti pubblici (a livello federale, p. es. l’USTRA).

Attenzione: è soltanto una bozza del contratto che sarà successivamente stipulato con l’aggiudicatario. Tuttavia ciò non significa che, dopo l’aggiudicazione della commessa, il contenuto e le modalità della prestazione da fornire siano ancora negoziabili. Il riconoscimento del carattere vincolante della bozza di contratto non modificata deve essere opportunamente inserito nel bando come criterio imperativo (criterio di idoneità).


5.6 Pubblicazioni, termini, lingue, tornata di domande e risposte

Documentazione del bando

La documentazione del bando può essere caricata dal committente sulla piattaforma www.simap.ch, da dove gli interessati possono scaricarla.

Specificità della procedura mediante invito

La documentazione deve essere inviata ad almeno tre offerenti da selezionare. Per gli appalti della Confederazione almeno un offerente deve provenire da un’altra regione linguistica.

Riferimenti

Specificità della procedura per incarico diretto

La documentazione viene inviata direttamente all’offerente prescelto. Il committente è autorizzato a richiedere offerte comparative e a svolgere negoziazioni. Se sono chieste più offerte, occorre segnalare agli offerenti che la richiesta è retta dall’art. 21 capoverso 1 LAPub/CIAP.

Riduzione dei termini nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali

Possibili motivi di una riduzione dei termini:

  • In caso di «urgenza comprovata» il committente può ridurre a non meno di dieci giorni i termini minimi di cui all’articolo 46 capoverso 2 LAPub/CIAP. Il committente deve dimostrare e motivare l’urgenza, a prescindere dal fatto che l’urgenza dipenda dal comportamento del committente o da circostanze esterne.
  • Il committente può ridurre il termine di 40 giorni per la presentazione delle offerte se adotta uno o più dei seguenti provvedimenti (ogni provvedimento consente una riduzione del termine di presentazione delle offerte di 5 giorni, ossia è possibile ridurre il termine al massimo di 15 giorni portandolo a 25 invece di 40 giorni):
    • pubblicazione del bando in forma elettronica;
    • pubblicazione simultanea della documentazione del bando in forma elettronica; e/o
    •  ricezione delle offerte per via elettronica.
  • Il termine di presentazione delle offerte può essere ridotto a non meno di dieci giorni in caso di preavviso pubblicato da un minimo di 40 giorni a un massimo di 12 mesi prima del bando definitivo.
  • Per l’acquisto di prestazioni ricorrenti il termine di presentazione delle offerte può essere ridotto a non meno di dieci giorni purché sia stato indicato in un bando precedente.
  • Per l’acquisto di beni e prestazioni di servizio commerciali (in particolare prestazioni per il fabbisogno quotidiano), il termine di presentazione delle offerte può essere ridotto a 13 giorni se il bando e la documentazione del bando sono pubblicati simultaneamente per via elettronica. Se il committente accetta di ricevere le offerte anche per via elettronica, il termine di presentazione delle offerte può essere ridotto di altri tre giorni, ossia a non meno di dieci giorni.

Attenzione: la riduzione dei termini nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali è possibile sia per la procedura di pubblico concorso sia per quella selettiva. Secondo il chiaro tenore dell’articolo 47 LAPub/CIAP è possibile ridurre solo il «termine di presentazione delle offerte», non il termine di partecipazione (procedura selettiva, 1a fase). Eccezione: riduzioni dei termini in caso di urgenza comprovata (cfr. art. 47 cpv. 1 LAPub/CIAP, che si riferisce a tutti i «termini minimi» di cui all’art. 46 cpv. 2 LAPub/CIAP, quindi anche al termine di partecipazione nella procedura selettiva).

Termini minimi nell’ambito di non applicazione dei trattati internazionali:

  • nella procedura di pubblico concorso: di norma minimo 20 giorni per la presentazione delle offerte;
  • nella procedura selettiva (in considerazione del fatto che il termine di presentazione delle offerte nell’ambito di non applicazione dei trattati internazionali è la metà di quello nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali): di norma almeno 13 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione (dimezzamento del termine di 25 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione a norma dell’art. 26 cpv. 2 LAPub/CIAP) e minimo 20 giorni per la presentazione delle offerte;
  • nella procedura mediante invito: di norma minimo 20 giorni per la presentazione delle offerte;
  • nella procedura per incarico diretto: nessun termine da osservare.

Eccezione: in caso di prestazioni ampiamente standardizzate (ossia se viene svolta un’asta elettronica e/o la commessa può essere aggiudicata unicamente secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo), il termine per la presentazione delle offerte può essere ridotto a non meno di 5 giorni.

Riduzioni dei termini nell’ambito di non applicazione dei trattati internazionali

I termini minimi possono essere ridotti nell’ambito di non applicazione dei trattati internazionali soltanto in casi eccezionali, fermo restando che per le prestazioni standardizzate deve essere comunque osservato un termine minimo di cinque giorni. Devono essere osservate le disposizioni di esecuzione cantonali.

Tornata di domande e risposte

Scopo:

la tornata di domande e risposte serve a rispondere a eventuali domande o chiarire dubbi riguardo al bando da parte dei potenziali offerenti.

Termini:

in linea di principio le domande devono essere accettate in qualunque momento ma nella prassi viene fissato un termine. Il termine di presentazione di eventuali domande e i tempi di risposta possono essere comunicati nel bando (www.simap.ch; eventualmente in un altro organo di pubblicazione) per la procedura di pubblico concorso e selettiva e nell’invito a presentare un’offerta nella procedura mediante invito.


  • infine può essere chiarito se e in che misura vi sia un’esigenza di traduzioni sul mercato degli offerenti. In base al risultato del sondaggio sarà possibile derogare, nel singolo caso, alla regola delle due lingue ufficiali per la documentazione del bando.

Gli offerenti potranno inoltre predisporre le proprie offerte e pianificare tempestivamente le risorse necessarie.

Bando di concorso

Nella procedura di pubblico concorso e in quella selettiva il bando è pubblicato sulla piattaforma www.simap.che in un altro organo di pubblicazione eventualmente previsto dal Cantone.

Specificità della procedura mediante invito e della procedura per incarico diretto:

Nella procedura mediante invito / per incarico diretto il bando pubblico non è previsto. È possibile chiedere direttamente agli offerenti se vogliono presentare un’offerta. Devono essere osservate le disposizioni di esecuzione cantonali.

Preavviso

Il preavviso è l’annuncio preliminare di un bando o la pubblicazione di un appalto previsto sulla piattaforma di pubblicazione www.simap.ch. I Cantoni hanno la facoltà di prevedere ulteriori organi di pubblicazione.

I vantaggi del preavviso per il servizio di aggiudicazione sono:

  • il preavviso consente di ridurre i termini di presentazione delle offerte per il successivo bando definitivo;
  • il preavviso consente di sondare il mercato al quale si dovrà poi attingere per l’appalto (Request for Information);

Disposizioni riguardanti le lingue nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali

  • Lingua della pubblicazione
  • Lingua della documentazione del bando
  • Lingua delle offerte e delle domande di partecipazione
  • Lingua della procedura

Lingua della pubblicazione

  • Per i progetti all’estero o prestazioni tecniche altamente specialistiche, la pubblicazione può eccezionalmente avvenire in una sola lingua ufficiale della Confederazione e in un’altra lingua.
  • Principio: i bandi (e le aggiudicazioni) devono essere pubblicati almeno in due lingue ufficiali della Confederazione (italiano, francese, tedesco), per le commesse edili in particolare la lingua ufficiale del luogo in cui è ubicata la costruzione.Il CIAP non contiene disposizioni in merito, in particolare non prescrive il plurilinguismo, a differenza della LAPub/OAPub. Devono essere osservate le disposizioni di esecuzione cantonali (in particolare nei Cantoni plurilingui.
  • Sintesi:a un bando in italiano o in tedesco / se nessuna delle lingue di cui all’articolo 20 capoverso 1 OAPub è una lingua ufficiale dell’OMC è necessario allegare una sintesi redatta in una lingua ufficiale dell’OMC (ossia francese, inglese o spagnolo), che deve contenere almeno (1) l’oggetto dell’appalto pubblico, (2) il termine per la presentazione delle offerte o (nella procedura selettiva) delle domande di partecipazione, (3) l’indirizzo al quale può essere ottenuta la documentazione del bando (di norma per via elettronica su www.simap.ch). Il committente può riportare ulteriori informazioni nella sintesi.

Lingua della documentazione del bando

  • Per le forniture e le prestazioni di servizio: in linea di principio nelle due lingue ufficiali della Confederazione nelle quali è stato pubblicato il bando.
  • Eccezionalmente in una sola lingua ufficiale della Confederazione se, in base alle reazioni a un preavviso o ad altri indizi derivanti dall’analisi del mercato cui attingere per l’appalto pubblico è ipotizzabile che non vi sia l’esigenza di pubblicare la documentazione del bando in una seconda lingua ufficiale della Confederazione.
  • La documentazione del bando può essere redatta eccezionalmente in una sola lingua ufficiale della Confederazione e in un’altra lingua se si tratta di prestazioni tecniche altamente specialistiche o di prestazioni che devono essere fornite all’estero (art. 20 cpv. 1 OAPub), a condizione che (a) le spese di traduzione siano superiori al 5 per cento del valore della commessa o a 50 000 franchi, o (b) la prestazione debba essere fornita in una sola regione linguistica della Svizzera e non abbia ripercussioni per altre regioni linguistiche.
  • Per le prestazioni edili e le forniture e prestazioni di servizio correlate: almeno in una lingua ufficiale del luogo in cui è ubicata la costruzione in Svizzera.
  • Il CIAP non contiene disposizioni in merito, in linea di principio è dunque sufficiente la pubblicazione della documentazione del bando in una lingua ufficiale della Svizzera che il committente deve stabilire.

Lingua delle offerte e delle domande di partecipazione

Per le comunicazioni degli offerenti sono ammesse tutte le lingue ufficiali (italiano, francese, tedesco). Per le prestazioni tecniche altamente specialistiche o le prestazioni che devono essere fornite all'estero (art. 20 cpv. 1 OAPub) è il committente a stabilire la lingua o le lingue delle comunicazioni.Il CIAP non contiene disposizioni in merito e, in linea di principio, sono ammesse tutte le lingue ufficiali della Svizzera. Devono essere osservate le disposizioni di esecuzione cantonali.

Lingua della procedura

Il committente stabilisce una lingua ufficiale della Confederazione come lingua della procedura, che è la lingua in cui l’autorità comunica e pubblica le decisioni. Ove possibile, il committente considera da quale regione linguistica è attesa la maggior parte delle offerte, per le prestazioni edili o le prestazioni di servizio correlate di norma la lingua ufficiale del luogo in cui è ubicata la costruzione in Svizzera.Il CIAP non contiene disposizioni in merito. In linea di principio occorre definire come lingua della procedura una lingua ufficiale, così come avviene per la Confederazione. Devono essere osservate le disposizioni di esecuzione cantonali.

Disposizioni riguardanti le lingue nell’ambito di non applicazione dei trattati internazionali

Lingua della pubblicazione, della documentazione del bando, delle offerte e delle domande di partecipazione, lingua della procedura:

Le norme concernenti la lingua delle pubblicazioni, della documentazione del bando, delle comunicazioni e la lingua della procedura secondo l’articolo 48 capoverso 5 LAPub in combinato disposto con l’articolo 20 e seguenti OAPub si applicano anche alle commesse che non rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali. Tuttavia non c’è l’obbligo di pubblicare una sintesi se il bando non è prodotto in una lingua ufficiale dell’OMC (l’art. 48 cpv. 4 LAPub e l’art. 20 cpv. 2 OAPub disciplinano solo le commesse che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali).

Secondo il CIAP, per l’aggiudicazione di commesse che non rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali occorre tenere conto della realtà linguistica della regione, nella quale la commessa viene eseguita. Devono essere osservate le disposizioni di esecuzione cantonali.

Termini

Principio: stabilire i termini caso per caso

Per stabilire i termini di presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione nella procedura selettiva occorre tenere conto delle circostanze concrete (tra l’altro della complessità della commessa e della cerchia di offerenti). Tuttavia, la durata del termine fissato dal committente non è in linea di principio contestabile in via giudiziaria, fintanto che vengono rispettati i termini minimi previsti dalla legge.

Principio della spedizione o principio della ricezione: per le domande di partecipazione e le offerte può essere stabilito che determinante è il principio della spedizione (fa stato la data di spedizione/il timbro postale) o il principio della ricezione (è determinante il momento in cui il committente riceve la domanda di partecipazione o l’offerta). Per questioni probatorie è più semplice adottare di volta in volta uno dei principi.

Momento della pubblicazione: per rispetto nei confronti degli offerenti le pubblicazioni non dovrebbero aver luogo, se possibile, durante il fine settimana o in giorni festivi generali.

Indicazioni sulla decorrenza del termine: il termine decorre dal giorno successivo alla pubblicazione. Deve essere contato ogni giorno. Se l’ultimo giorno della pubblicazione cade su un giorno del fine settimana o su un giorno festivo generale, il termine si estende al giorno lavorativo seguente.

Termini minimi nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali

  • nella procedura di pubblico concorso: 40 giorni dalla pubblicazione del bando per la presentazione delle offerte
  • nella procedura selettiva: 25 giorni dalla pubblicazione del bando per la presentazione delle domande di partecipazione (1a fase) e 40 giorni dall’invito a presentare un’offerta per la presentazione delle offerte (2a fase)
  • nella procedura per incarico diretto secondo l’articolo 21 capoverso 2 o 3 LAPub/CIAP: nessun termine da osservare. Devono essere osservate le disposizioni di esecuzione cantonali.

Proroghe dei termini

Eventuali proroghe dei termini, per esempio a causa della necessità di rettificare il bando, devono essere notificate tempestivamente e contestualmente a tutti gli offerenti o nuovamente pubblicate su www.simap.ch.

Fasi successive

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Legenda

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Blu = Cantoni, città, comuni
Orange = Applicazione dei trattati internazionali

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